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Equipollenze titoli di
studio |
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In lavorazione |
On line una guida sulle modalità di inserimento o
reinserimento nelle scuole italiane degli studenti che hanno
effettuato i loro studi all’estero, oppure in una delle scuole
straniere operanti in Italia – Istruzioni sul riconoscimento dei
titoli di studio esteri
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Equipollenza a tutti gli effetti
di legge del titolo di studio straniero con quello italiano
.v. Art. 13 della L.
29/1/06, n. 29, che
modifica il D. Leg.vo
16.4.1994, n.297, Titolo IX, Capo I, Art. 379.
.v. 3° comma dell’Art. 26 del D. Leg.vo
19.11.07, n. 251
I cittadini dell’Unione Europea ed i
titolari dello status di rifugiato politico o dello status di
protezione sussidiaria, possono ottenere l’equipollenza a tutti gli
effetti di legge del titolo di studio straniero con quello
corrispondente italiano (attestato conclusivo del ciclo di
istruzione primaria, licenza secondaria di primo grado, qualifica
professionale e diploma di istruzione secondaria di secondo grado)
secondo le modalità qui elencate:
Documentazione
richiesta:
1.
1. Domanda di
equipollenza diretta all’Ufficio Scolastico Provinciale (già Provveditorato
degli Studi) (v.
modello)
2.
Titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, corredato da:
.
• traduzione
in lingua italiana, conforme al testo originale e certificata dall’Autorità
diplomatico-consolare o da un traduttore giurato;
.
•
legalizzazione da parte della stessa Autorità diplomatico-consolare italiana
della firma della Autorità che ha emesso l’atto;
.
•
dichiarazione dell’Autorità diplomatico-consolare italiano competente,
relativa alla natura giuridica della scuola, l’ordine e il grado degli studi
ai quali si riferisce il titolo secondo l’ordinamento vigente nel Paese in
cui esso è stato conseguito (con specificazione se si tratta di titolo
finale), nonché il valore del diploma ai fini del proseguimento degli studi
o professionale.
3.
Certificato di cittadinanza europea;
4.
Curriculum degli studi seguiti dall’interessato, distinto per anni
scolastici, possibilmente con l’indicazione delle materie per ciascuna delle
classi frequentate con esito positivo, sia all’estero sia, eventualmente, in
precedenza in Italia.
Tale
curriculum, redatto e firmato dall’interessato stesso, indicherà inoltre
l’esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze
di lavoro in connessione con il titolo del quale è richiesta l’equipollenza.
Programma delle materie oggetto del corso
stesso, rilasciato dalla scuola di provenienza all’estero, accompagnato
dalla relativa traduzione ufficiale in lingua italiana. Qualora le autorità
scolastiche straniere non dovessero rilasciare un tale attestato, la
Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente potrà desumere il
programma in questione dalle pubblicazioni ufficiali locali.
5.
Ogni altro titolo o documento (anche in fotocopia) che l’interessato ritiene
utile a provare i dati riportati nel curriculum, deve essere corredato da
relativa traduzione ufficiale in lingua italiana.
6.
Eventuali atti (anche in fotocopia) ritenuti idonei a provare la conoscenza
della lingua italiana (per es.: attestazione di frequenza di corsi
d’italiano; partecipazione ad attività culturali italiane; prestazioni
lavorative presso istituzioni o aziende italiane, ecc.).
7.
Dichiarazione della competente Rappresentanza diplomatico-consolare
italiana, relativa al criterio di valutazione scolastica in vigore nel Paese
straniero di provenienza, da cui risulti il punteggio minimo per essere
promossi e il punteggio massimo.
8.
Elenco in duplice copia dei documenti e titoli presentati.
N.B.
Per “Rappresentanza diplomatico-consolare
competente” si intende l’Ambasciata o il Consolato italiano con
giurisdizione sul territorio dove sono stati conseguiti i titoli; Ovvero, se
si tratta di scuola istituita da un Paese terzo, la Rappresentanza
diplomatico-consolare con giurisdizione sul territorio dove ha sede la casa
madre. Se lo studente non ha titoli comprovanti la conoscenza della lingua e
letteratura italiana, dovrà sostenere un apposito esame integrativo. Sono
previste inoltre eventuali altre prove integrative stabilite caso per caso
dall’Ufficio Scolastico Provinciale, a seconda del titolo per il quale si
richiede l’equipollenza (D.M. 1° febbraio 1975).
Attestato conclusivo del ciclo di
istruzione primaria e Licenza Media
.
• Lo
studente che abbia i requisiti dal paragrafo precedente e abbia frequentato
almeno 5 anni di scuola può ottenere l’equipollenza con il conseguimento
dell’ attestato conclusivo del ciclo di istruzione primaria la Licenza
elementare italiana.
.
• Lo
studente che abbia i requisiti previsti dal paragrafo precedente e abbia
frequentato almeno 8 anni di scuola può ottenere l’equipollenza a tutti gli
effetti di legge con la Licenza di scuola secondaria di primo grado italiana
(licenza media).
I documenti
richiesti sono gli stessi elencati sopra.
Riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti da cittadini italiani in scuole straniere in Italia
v. D.Leg.vo 16.4.1994, n.297,
Art. 382)
Comma 1 - I cittadini italiani residenti o
che abbiano risieduto all’estero per motivi di lavoro o professionali e i
loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni dell’Art. 379,
relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio
conseguiti nelle scuole straniere in Italia, corrispondenti all’attestato
conclusivo del ciclo di istruzione primaria alla licenza di scuola media
italiana e ai titoli finali di studio dell’istruzione superiore. Condizione:
l’iscrizione presso dette scuole deve essere effettuata per l’esigenza
didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera dello
stesso o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola
frequentata all’estero.
Comma 2 - Il Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della Ricerca, rilascia un “nulla osta” alla
prosecuzione degli studi presso la scuola straniera in Italia, dopo aver
verificato che la domanda di iscrizione è conforme alle disposizioni del
comma 1 e dopo aver accertato che la scuola straniera in Italia è
riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata dallo Stato italiano
ai sensi dell’art. 266 del D. Leg.vo 297/94.
Comma 3 - La dichiarazione di equipollenza
del titolo di studio conseguito presso la scuola straniera viene rilasciata
dall’Ufficio Scolastico Provinciale a cui l’interessato presenta la relativa
domanda corredata dal nulla osta, nonché da un attestato rilasciato
dall’autorità consolare italiana da cui risulta che l’interessato è
cittadino italiano residente o che abbia risieduto all’estero per motivi di
lavoro o professionali propri o dei propri familiari.
Modalità per la richiesta di “nulla-osta”
I
cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all’estero per motivi di
lavoro
o professionali propri o dei propri congiunti,
per ottenere il “nulla osta” alla prosecuzione degli studi presso scuole
straniere autorizzate dallo Stato italiano, devono presentare un’apposita
domanda (si allega
modello fac – simile), al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca - Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli
ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e per l’autonomia scolastica –
Ufficio 6° prima dell’inizio delle attività didattiche del nuovo anno
scolastico, al quale si riferisce la domanda stessa.
Nei
casi in cui il trasferimento da una scuola straniera all’estero ad una scuola
straniera in Italia avviene durante l’anno scolastico, la richiesta di “nulla
osta” può essere presentata dall’interessato al predetto Ufficio al momento del
rientro in Italia.
International Baccalaureat (IB)
La “International Baccalaureat Organization “
(IBO) fu fondata a Ginevra nel 1968 e, in quanto organizzazione senza scopo di
lucro per l’educazione ha elaborato i programmi didattici che sono alla base dei
certificati IB.
Il Diploma di Baccellierato Internazionale
conseguito presso le scuole autorizzate dagli alunni che abbiano seguito
precisi piani di studio dà diritto all’iscrizione ai corsi di laurea presso le
Università italiane con esonero dall’esame preliminare di lingua italiana ed al
di fuori dello specifico contingente di posti riservati ai candidati stranieri
residenti all’estero, purché sia stato seguito un piano di studi nel quale sia
compresa la lingua italiana. I diplomi rilasciati da dette istituzioni
scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione
che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al
corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o
l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in
conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11^ classe o
alla 12^ classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il
sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di
scolarità totale).
Ci sono ormai quasi 1.300 scuole nel mondo che
sono autorizzate ad offrire i tre programmi previsti International Baccalaureat
Organization: “Diploma Programme “ (DP), “Middle Years Programme” (MYP),
“Primary Years Programme” (PYP).
Il DP consiste
in un corso di studi pre-universitari di due anni (disponibile in inglese,
francese e spagnolo) che in genere permette a studenti molto motivati di scuole
secondarie di adempiere anche ai presupposti dei vari sistemi nazionali di
educazione secondaria e porta al conseguimenti dell’IB, il quale dà accesso
senza ulteriori esami a più di 1000 università in ca. 47 paesi. I diplomi finali
delle scuole britanniche (“St.George’s British International School”, “The New
School” di Roma e “Sir James Henderson School” di Milano), dei Licei francesi (Chateaubriand
di Roma, Stendhal di Milano e Jean Giono
di Torino), del Liceo spagnolo
(“Cervantes”), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera
di Milano) e delle scuole tedesche (“Deutsche Schulen” di Milano, Genova, Roma)
sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni
specifiche previste dagli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la
Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la
Repubblica Federale di Germania. I candidati in possesso di un titolo di studio
rilasciato da una di dette scuole, possono iscriversi all’Università con esonero
dalla prova di conoscenza della lingua italiana ove questa figuri comunque come
lingua straniera nella scuola secondaria tra le materie di studio, e le relative
prove abbiano avuto esito positivo.
I cittadini dell’Unione Europea in possesso di
un titolo di studio che intendano partecipare a pubblici concorsi presso
pubbliche amministrazioni e non siano in possesso di un decreto di equipollenza
al corrispondente titolo italiano, possono chiedere il riconoscimento del
titolo, limitatamente a quella specifica procedura concorsuale, ai sensi
dell’art. 38 del D.Leg.vo 165/200. (v.
allegata domanda).
Articolo 38 D.Leg.vo 295/01, 1° comma
Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea
(Art. 37 d.lgs n.29 del 1993, come modificato
dall'art. 24 del d.lgs n. 80 del 1998)
1.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono accedere ai posti di
lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o
indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell'interesse
nazionale.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono individuati i posti e le funzioni per i quali non puo' prescindersi dal
possesso della cittadinanza italiana, nonche' i requisiti indispensabili
all'accesso dei cittadini di cui al comma 1.
3.
Nei casi in cui non sia intervenuta una disciplina di livello comunitario,
all'equiparazione dei titoli di studio e professionali si provvede con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta dei Ministri
competenti. Con eguale procedura si stabilisce l'equivalenza tra i titoli
accademici e di servizio rilevanti ai fini dell'ammissione al concorso e della
nomina.
Aggiornato al
13 gennaio 2011
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